Art. 10.

      1. Le istituzioni pubbliche specializzate, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali elaborano sistemi integrati di interventi socio-sanitari per l'assistenza domiciliare dell'anziano.
      2. Qualora si renda necessario il ricovero dell'anziano in strutture pubbliche, è garantito, compatibilmente con il suo stato di salute, il servizio di day hospital. Devono comunque essere stabilite forme di collaborazione da parte dei familiari, al fine di impedire l'emarginazione morale, fisica ed economica dell'anziano dalla famiglia.

 

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